venerdì, 9 Ottobre 26

Melonellum con clausola anti-Vannacci, quante firme servono per correre alle elezioni (e perché la norma spaventa i nuovi partiti)

PoliticaMelonellum con clausola anti-Vannacci, quante firme servono per correre alle elezioni (e perché la norma spaventa i nuovi partiti)

ROMA – Per capire l’impatto reale delle modifiche normative discusse a Montecitorio non basta fermarsi alla polemica politica. Dopo il via libera della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, la vera sfida per i movimenti esclusi dai privilegi di palazzo si sposta sul terreno organizzativo. La raccolta delle firme per la presentazione delle liste alle elezioni politiche è infatti un meccanismo ad altissima precisione burocratica, strutturato per saggiare la reale capillarità di un partito sul territorio nazionale.

I NUMERI REALI: IL CALCOLO PER CAMERA E SENATO

La normativa italiana in vigore prevede che la raccolta delle sottoscrizioni avvenga in modo decentrato, basandosi sulla geografia dei collegi plurinominali previsti per la quota proporzionale. Secondo il testo unico della legge elettorale, per ciascun collegio plurinominale in cui una lista intende presentarsi è necessario raccogliere tra le 1.500 e le 2.000 firme di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni che compongono quel determinato collegio.

Attualmente, la mappa geopolitica dell’Italia prevede 49 collegi plurinominali per la Camera dei deputati e 26 collegi plurinominali per il Senato della Repubblica. Facendo un calcolo matematico complessivo, una forza politica emergente che ambisca a presentare i propri candidati in tutte le schede elettorali del Paese deve raccogliere:

Per la Camera: da un minimo di 73.500 a un massimo di 98.000 firme.

Per il Senato: da un minimo di 39.000 a un massimo di 52.000 firme.

Il totale complessivo supera ampiamente la quota di 110.000 sottoscrizioni, da completare entro i termini tassativi fissati per il deposito delle liste presso le cancellerie delle Corti d’Appello.

L’AUTENTICAZIONE E IL CALVARIO DEI CERTIFICATI ELETTORALI

Il puro reperimento della firma del cittadino rappresenta tuttavia solo la punta dell’iceberg. Ciascuna firma, per essere considerata valida dai magistrati degli uffici elettorali circoscrizionali, deve essere apposta su moduli cartacei vidimati e richiede l’intervento di un soggetto autenticatore autorizzato dalla legge (come notai, avvocati abilitati, cancellieri o consiglieri comunali e provinciali), il quale deve attestare l’identità del sottoscrittore.

Il vero collo di bottiglia logistico è però costituito dall’obbligo di allegare a ciascun modulo il certificato di iscrizione alle liste elettorali di ogni singolo firmatario. I promotori della lista devono richiedere tali documenti ai comuni di residenza dei cittadini che hanno firmato ai banchetti. Qualora un cittadino firmi in una città diversa da quella in cui vota, i volontari del partito devono interloquire con l’anagrafe del comune d’origine per ottenere il certificato cartaceo ed esibirlo al momento del deposito. Un solo errore nei dati anagrafici o il mancato arrivo del documento entro la scadenza comporta l’immediato annullamento della firma.

IL MURO DIGITALE: PERCHÉ LO SPID RESTA UN TABÙ

A rendere il percorso ancora più ripido per le forze minori contribuisce lo sfasamento digitale dell’ordinamento italiano. Mentre lo strumento della firma elettronica qualificata tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica (Cie) è ormai pienamente integrato e sdoganato per la presentazione dei referendum abrogativi e delle leggi di iniziativa popolare, il legislatore non ha mai esteso tale semplificazione alle elezioni politiche nazionali.

Il fermo no opposto dalla ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, alle sottoscrizioni digitali per le liste elettorali — motivato con la necessità di prevenire potenziali abusi informatici — blinda di fatto le procedure all’era analogica. Di conseguenza, l’impianto organizzativo italiano si conferma tra i più rigidi d’Europa. Senza una rete capillare di militanti sul territorio, l’accesso alla competizione elettorale si trasforma in un investimento economico e logistico proibitivo per qualsiasi sigla priva di una radicata struttura di partito.
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