A partire dal 1 luglio, si concluso il periodo transitorio previsto dal Regolamento MiCAR
A partire dal primo luglio, il periodo di transizione stabilito dal Regolamento europeo riguardante i mercati delle cripto-attività (MiCAR) per i fornitori di servizi di cripto-attività (VASP) che hanno funzionato sotto normative nazionali è giunto al termine. In Italia, ci sono 9 entità autorizzate. Questa informazione è stata divulgata in una nota da Consob e Bankitalia.
In tutta l’Unione Europea, i servizi legati alle cripto-attività per i clienti europei sono riservati esclusivamente ai soggetti autorizzati come CASP (Fornitore di Servizi di Cripto-Attività) secondo MiCAR, oltre agli intermediari che già sono soggetti a supervisione e che hanno manifestato interesse a fornire servizi relativi alle cripto-attività.
La fornitura di tali servizi in mancanza di autorizzazione costituirebbe una violazione delle normative dell’Unione Europea. In Italia, fino ad ora, Consob, in collaborazione con la Banca d’Italia, ha autorizzato 8 CASP, che sono: CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv, Riv Digital e Young Platform. Inoltre, un intermediario bancario, Banca Sella, ha comunicato a Banca d’Italia la propria volontà di offrire servizi relativi alle cripto-attività.
Questi operatori – come tutti i soggetti autorizzati negli altri Stati membri – sono iscritti nel Registro dei fornitori di servizi per le cripto-attività gestito dall’ESMA e possono offrire i loro servizi in tutti i paesi dell’Ue grazie al sistema chiamato “passaporto europeo”.
Gli operatori che, alla data attuale, non hanno ricevuto autorizzazione come CASP in almeno un paese dell’Ue devono interrompere le loro attività, limitandosi ai procedimenti necessari per chiudere i rapporti esistenti con i clienti, permettendo il trasferimento o la liquidazione delle loro posizioni in conformità con le normative di condotta, gli obblighi relativi all’antiriciclaggio e la lotta contro il finanziamento del terrorismo, salvaguardando al contempo gli interessi dei clienti e riducendo i rischi per il mercato.
A tal proposito, l’Esma ha richiesto a questi operatori di elaborare piani per una dismissione ordinata, assicurando il trasferimento delle risorse dei clienti verso operatori autorizzati o portafogli auto-custoditi, senza arrecare danno economico ai medesimi clienti.
Giovanni Lombardi Stronati
