venerdì, 9 Ottobre 26

Niente sessualità all’asilo e alla scuola primaria

MondoNiente sessualità all’asilo e alla scuola primaria

ROMA – ‘Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sono escluse attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa su tematiche afferenti alla sessualità, fatto salvo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. Restano, pertanto, pienamente assicurati gli apprendimenti curricolari previsti, tra i quali l’acquisizione, fin dalla scuola dell’infanzia, di una prima conoscenza del corpo umano e delle relative differenze sessuali e, nella scuola primaria, la conoscenza delle funzioni riproduttive e degli apparati del corpo umano, compresi gli apparati sessuali, nell’ambito dell’insegnamento delle Scienze’. È quanto si legge in una circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito in merito alle disposizioni sul consenso informato in ambito scolastico.

‘Fin dalla scuola dell’infanzia e nella scuola primaria- prosegue la nota- resta altresì parte integrante del percorso educativo l’educazione al rispetto della persona, a relazioni corrette e responsabili, all’empatia e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione, secondo contenuti, linguaggi e metodologie adeguati all’età e al grado di maturazione degli alunni’.

Il Mim fornisce pertanto alcune indicazioni in merito all’attuazione delle previsioni normative nei percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado. Adeguamento del Patto educativo di corresponsabilità – Le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione aggiornano, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, il Patto educativo di corresponsabilità, di cui al DPR 249/1998, al fine di informare i genitori o gli studenti, se maggiorenni, della necessità di acquisire il loro consenso informato preventivo, in forma scritta, per la partecipazione degli alunni ad attività concernenti temi relativi all’ambito della sessualità. Dovranno essere puntualmente esplicitate le procedure e le modalità per l’acquisizione del consenso informato preventivo.

Tipologie di attività attinenti all’ambito della sessualità – Le attività cui la normativa indicata in oggetto si riferisce e per le quali si richiede l’acquisizione del consenso preventivo informato possono essere svolte in forma extracurricolare ed essere eventualmente previste nel Piano triennale dell’offerta formativa ovvero essere individuate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

Non è necessario acquisire il consenso preventivo informato ai sensi della legge in oggetto per la realizzazione degli obiettivi curricolari di apprendimento riguardanti l’insegnamento delle Scienze, già individuati nelle Indicazioni e nelle Linee guida dei vari gradi di istruzione, e attinenti alla conoscenza degli apparati riproduttivi, delle funzioni riproduttive e del concepimento, alla conoscenza delle trasformazioni legate allo sviluppo puberale e alla loro incidenza sulla sessualità e alla conoscenza dei rischi delle malattie sessualmente trasmissibili. Non è previsto, inoltre, il consenso informato per le attività e le iniziative riconducibili agli obiettivi curricolari di educazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette e responsabili, all’empatia, alla dignità di ciascuno e al contrasto della violenza e delle discriminazioni, per le quali resta fermo quanto previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida dei vari cicli di istruzione.Tali attività, si legge sempre nella nota, costituiscono parte integrante Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del compito educativo della scuola e sono realizzate con contenuti, linguaggi e metodologie adeguati all’età e al grado di maturazione degli alunni e degli studenti.

Al riguardo, prosegue ancora il Mim, giova ricordare che ‘le iniziative in questione sono realizzate dalle istituzioni scolastiche già a partire dall’anno scolastico 2024/2025 con l’entrata a regime delle nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, che hanno previsto specifici obiettivi e traguardi di apprendimento’.

Inoltre, per quanto riguarda in particolare il contrasto alla violenza contro le donne, il monitoraggio effettuato nel maggio 2025 dal Ministero presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, relativo alle iniziative realizzate nell’anno scolastico 2024/2025, ha evidenziato che ‘delle 2.322 scuole aderenti alla rilevazione (l’86,7% del totale), 2.249 ( quasi il 97% delle scuole aderenti alla rilevazione) hanno realizzato specifiche attività di educazione al rispetto, di cui 1.965 a carattere curricolare e 284 extracurricolare’.

Infine, nell’anno scolastico 2025/2026 il Ministero ha promosso, attraverso l’INDIRE, un piano di formazione destinato a tutto il personale scolastico sulle tematiche dell’educazione al rispetto, ancora in svolgimento. Pertanto, nell’attuale quadro normativo, devono essere svolte in tutti gli ordini di scuola, secondo modalità adeguate all’età e al grado di maturazione degli alunni e degli studenti, attività didattiche finalizzate a promuovere il rispetto della persona e dei suoi limiti, la capacità di riconoscere e rispettare la volontà dell’altro, la consapevolezza che la gelosia e il possesso non costituiscono forme di affetto, nonché il rispetto della dignità di ogni persona, senza discriminazioni legate a sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Il consenso informato attiene ‘alle attività svolte in forma extracurricolare ed eventualmente previste nel Piano triennale dell’offerta formativa ovvero individuate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa che riguardino, in particolare, le teorie sull’identità di genere, anche se trattate in modo indiretto in occasione della illustrazione di altri argomenti’.

Procedure e modalità di acquisizione del consenso preventivo informato – Le procedure e le modalità di acquisizione del consenso preventivo informato di seguito indicate si applicano sia alle attività extracurricolari che alle attività di ampliamento dell’offerta formativa. Il consenso dei genitori o dello studente, se maggiorenne, dovrà essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività con previa o contestuale messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che le istituzioni scolastiche intendono utilizzare per la realizzazione di tali attività.La richiesta di consenso dovrà esplicitare puntualmente le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività.Nella richiesta dovrà, inoltre, essere indicata l’eventuale presenza di esperti esterni che dovranno possedere comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto di trattazione.L’istituzione scolastica ‘deve sempre garantire la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività qualora siano coinvolti alunni o studenti di minore età, utilizzando le risorse umane e finanziarie disponibili. Il consenso, così richiesto, deve essere acquisito prima dello svolgimento dell’attività’.

Mancata sottoscrizione del consenso preventivo informato – Nel caso di mancata sottoscrizione del consenso prima dello svolgimento dell’attività, quando si tratti di attività di tipo extracurricolare, gli studenti si astengono dalla loro frequenza.

Qualora non venga sottoscritto il consenso prima dello svolgimento dell’attività, quando si tratti di attività di ampliamento dell’offerta formativa, l’istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, affidate a docenti della scuola, che dovranno essere comprese nel Piano triennale dell’offerta formativa, senza nuovi o maggiori oneri per la scuola. In tale specifico caso, l’istituzione scolastica ‘deve comunicare ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, contestualmente alla richiesta del consenso’.

Scelta dei soggetti esterni alle istituzioni scolastiche che svolgono le attività – L’affidamento di attività formative curricolari ed extracurricolari ad eventuali soggetti esterni è subordinato alla deliberazione del Collegio dei docenti e all’approvazione del Consiglio di Istituto. Il Collegio dei docenti definisce, nell’ambito delle proprie competenze, criteri idonei a consentire la comparazione e la valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell’intervento. ‘Resta ferma la necessità di verificare la coerenza dell’attività con il curricolo, con il Piano triennale dell’offerta formativa e con le finalità educative della scuola, nonché l’adeguatezza dei contenuti e delle modalità di svolgimento rispetto all’età e al livello di maturazione degli studenti’, conclude la nota del Mim.
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