di Nicoletta Di Placido ed Emanuele Nuccitelli
ROMA – “Salvo che ricorrano specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche e a quelle previste nell’ambito dei rapporti scuola famiglia con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto”. È quanto si legge nella bozza del decreto legge che istituisce un tetto massimo del 30% di alunni stranieri per classe. Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il Decreto scuola.
“La violazione di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la violazione è commessa da un minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche all’esercente la responsabilità genitoriale. Le istituzioni scolastiche adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui comma 4”, si legge ancora nella bozza.
“L’autorità competente all’irrogazione della sanzione di cui al comma 5 è il prefetto. L’accertamento della violazione è effettuato dal dirigente scolastico”, specifica il testo, che poi prosegue: “All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
IN CLASSI TETTO 30% STRANIERI DAL 2027-2028
Per quanto riguarda il tetto del 30%, nella bozza si legge: “Al fine di garantire un’equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell’azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri, le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall’anno scolastico 2027/28, a costituire le classi iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado secondocriteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che: a) nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia, non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima; b) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado,il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima”.
MELONI: TETTO 30% E STOP BURQA STRUMENTI BUONSENSO
“Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Un limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono adeguatamente l’italiano, più strumenti per imparare la nostra lingua e stop a burqa e niqab a scuola. Strumenti di buonsenso che non dividono, ma aiutano a integrare davvero, evitando classi-ghetto e dando a tutti gli studenti le stesse opportunità”. Così la premier Giorgia Meloni su X.
“È questa la direzione che vogliamo continuare a seguire: una scuola che integra senza rinunciare alle regole, che sostiene chi ha più difficoltà e che mette tutti nelle condizioni di partire dallo stesso punto”, conclude.
VALDITARA: TETTO A STUDENTI STRANIERI RICORRE DA 1990, CON NOI È LEGGE
Il tema del tetto agli studenti stranieri in classe è “ricorrente dal 1990 in avanti, diversi ministri sono intervenuti. Prima solo a livello di circolare”, e quindi “era una raccomandazione”, ma “ora è cogente” perché “è legge” e “si riferisce ai ragazzi stranieri che non conoscono adeguatamente la conoscenza della nostra lingua, che ha un peso importantissimo sull’insuccesso scolastico. In coordinamento con gli uffici scolastici provinciali si disporrà di destinare in scuole di vicinato e di prossimità, non a 20 km di distanza”. Lo dice il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il Cdm che ha approvato il decreto sulla scuola. “Il nostro obiettivo è mettere al centro la lingua italiana come grande strumento di intergrazione”, ha aggiunto.
VALDITARA: SANZIONI FINO A MILLE EURO PER GENITORI CHE RIFIUTANO CORSI
“L’Articolo 11 nasce da una serie di considerazioni: tutti gli studi internazionali ci dicono che la partecipazione dei genitori al percorso formativo dei figli è fondamentale per il successo scolastico, una densità all’interno della classe di giovani che hanno una conoscenza della lingua non adeguata danneggia il percorso scolastico del giovane”, ha proseguito il ministro.
“Ci sono raccomandazioni Ocse e abbiamo deciso che laddove lo studente manifesti gravi problemi di inserimento e deficit nella lingua bisogna incentivare e favorire il percorso di apprendimento linguistico dei genitori. La scuola ha l’obbligo di segnalare ai servizi sociali queste difficoltà. Il percorso linguistico sarà gratuito e nell’ipotesi di mancato assolvimento al percorso ci saranno sanzioni da 200 a mille euro per i genitori che si rifiutano”, ha aggiunto.
MINORE FUORI FAMIGLIA SE GENITORI NON STUDIANO ITALIANO
“Nei casi di mancata osservanza, in assenza di comprovati motivi di salute, di cause di forza maggiore o di altri gravi impedimenti, dei contenuti del progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità” che permette di partecipare gratuitamente ai corsi di lingua italiana, il Tribunale dei minorenni può, infine, disporre il collocamento dei minori fuori della loro famiglia. Questo quanto si leggeva nella bozza.
TENERE CONTO DOMICILIO ALUNNO, ESIGENZE FAMILIARI E DISABILITÀ
E ancora: “Qualora il numero delle domande di iscrizione degli alunni e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta l’applicazione dei limiti ivi previsti, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, d’intesa con i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori, nel rispetto del principio di prossimità e di effettività del diritto allo studio, tenendo conto del domicilio dell’alunno o dello studente o, comunque, delle comprovate esigenze familiari, con particolare riferimento a quelle connesse alla necessità di assistenza a figli con disabilità, che non permettano soluzioni alternative”.
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI DIVENTANO LICEI
“Gli istituti tecnici assumono la denominazione di ‘licei tecnologici’ e gli istituti professionali assumono la denominazione di ‘licei professionali'”.
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