giovedì, 30 Aprile 26

Dl sicurezza, in undici minuti il Cdm approva il decreto correttivo

PoliticaDl sicurezza, in undici minuti il Cdm approva il decreto correttivo

ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta della premier Giorgia Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato in una seduta lampo di 11 minuti il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, correggendo le norme contenute nell’articolo 30 bis del decreto sicurezza appena approvato dalla Camera e convertito in legge. “Il testo apporta alcune modifiche alle norme in materia di rimpatri volontari assistiti (RVA) introdotte in sede di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23. Le nuove norme- si legge nella nota di Palazzo Chigi- agiscono in particolare sulla disciplina relativa ai soggetti che possono fornire assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito e, di conseguenza, ricevere il compenso di circa 615 euro legato a tale prestazione”.

In particolare, puntualizza il governo, “l’ampliamento si realizza attraverso l’eliminazione della specifica che tale assistenza debba essere fornita esclusivamente ad opera di un avvocato. Inoltre, si subordina la corresponsione del compenso alla conclusione del procedimento amministrativo e non più all’esito della partenza del migrante. Infine, si sopprimono le parti del testo che fanno riferimento al Consiglio Nazionale Forense indicandolo come uno dei soggetti con i quali il ministero dell’Interno collabora per realizzare i programmi di rimpatrio volontario assistito e al quale è attribuita la funzione di ripartizione del compenso spettante per l’opera prestata a favore dello straniero rimpatriando. Di conseguenza, si prevede che con decreto del ministro dell’Interno saranno definiti anche i criteri per l’individuazione dei rappresentanti che possono svolgere l’attività di assistenza al rimpatrio e per la corresponsione del relativo compenso”.
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