Possibile ricorrere anche al Prefetto per ottenere l’annullamento senza costi e senza giudici: condannati i Comuni che allungano i tempi per la notifica dei verbali all’automobilista.

In diversi articoli precedenti avevamo segnalato l’uso strumentale (quasi fraudolento) delle norme del codice della strada da parte dei Comuni che, pur di evitare la decadenza dai termini per la notifica dei verbali di contravvenzioni con autovelox (90 giorni dalla commissione dell’illecito), si aggrappano a una eccezione contenuta nella norma, eccezione che consente lo slittamento della notifica “a data da destinarsi” tutte le volte in cui è necessario compiere particolari accertamenti per individuare il proprietario del mezzo (leggi: “Migliaia di multe notificate in ritardo: come contestarle” e “Multe: quanto i Comuni falsano i tempi per la notifica”). In pratica, secondo l’artificiosa interpretazione degli agenti della polizia municipale, i 90 giorni decorrerebbero dalla visione del fotogramma scattato dall’autovelox: circostanza che non può di certo essere verificata dal cittadino e che, pertanto, può essere fatta slittare a piacimento dall’amministrazione.

Risultato: migliaia di cittadini si sono visti notificare contravvenzioni per violazione del codice della strada quando ormai i termini erano già abbondantemente trascorsi. E anche il ricorso al giudice non è riuscito a ripristinare la situazione di legalità: difatti, la Cassazione, qualche giorno fa, se n’era uscita con una sentenza del tutto orientata in favore delle casse degli enti locali e del loro perenne stato di decozione (leggi: “Da quando parte il termine dei 90 giorni per notificare la multa”).

Ora della vicenda si è finalmente interessato il Ministero dell’Interno che, con una nota inoltrata alla Prefettura Comune di Milano [1], fa sapere che le criticità organizzative della polizia locale non legittimano il superamento ordinario dei termini di rito previsti dal codice per la notifica delle sanzioni stradali che vanno conteggiati dal momento della commessa violazione e non dalla visione del fotogramma.

A parere del Dipartimento per gli affari interni e territoriali non è corretto fare decorrere i 90 giorni dalla data “in cui gli operatori visionano i fotogrammi e associano i dati della targa a quelli del proprietario del veicolo”. In tal senso, del resto, si era già espressa, nel lontano 1996, la Corte Costituzionale [2]. Ma – sottolinea il Ministero – lo stesso codice della strada [3] avalla tale interpretazione, laddove lo stesso evidenzia che “qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro 90 giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.

Fonte: laleggepertutti.it