Il testo definitivo del DDL Stabilità 2015, diffuso dal Governo, porta a 8.060 euro su base annua il limite massimo di esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) di cui potranno eventualmente fruire, per un periodo massimo di trentasei mesi, i datori di lavoro per i nuovi contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. Lo rende noto Mauro Pantano, presidente di Confcommercio libere professioni. L’esonero spetterà ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. Ad ogni modo, l’esonero non sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e non spetterà ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro – ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto – abbiano comunque avuto già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.